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Per Aspera Ad Veritatem n.19
Repubblica Italiana e Federazione Russa

Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sulla reciproca protezione delle informazioni classificate, firmato a Mosca il 12 aprile 2000





Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, di seguito chiamate le Parti Contraenti, desiderando assicurare la tutela delle informazioni classificate scambiate nell'ambito dell'attuazione di una collaborazione politica, economica, scientifico-tecnica, militare o di altro tipo tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa, tenuto conto degli interessi reciproci delle Parti Contraenti nel garantire la tutela di tali informazioni in conformità agli atti legislativi e normativi vigenti nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa, hanno concordato quanto segue:

Articolo 1
Definizione dei termini
1. Termini generali impiegati nel presente Accordo:
a. Per "informazione classificata" si intende qualsiasi notizia, espressa in qualunque forma, protetta secondo gli atti legislativi e normativi vigenti negli Stati delle Parti Contraenti, trasmessa secondo le rispettive procedure nazionali ed in base al presente Accordo, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe recare danno alla sicurezza ed agli interessi della Repubblica Italiana e/o della Federazione Russa.
b. Per "procedure di sicurezza" si intende l'insieme delle norme e regolamenti vigenti nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa, nonché l'insieme dei provvedimenti e delle azioni per la loro applicazione aventi carattere cogente, che regolano l'accesso alle informazioni classificate e sono mirate ad escludere l'accesso non autorizzato.
c. Per "classifica di segretezza" si intende una stampigliatura, apposta su un supporto di informazione o sul documento che accompagna detto supporto, la quale attesta il livello della classifica di segretezza delle informazioni contenute nel supporto.
d. Per "autorizzazione all'accesso" si intende il procedimento in base al quale una persona fisica o giuridica è autorizzata a venire a conoscenza delle informazioni classificate.
e. Per "accesso" si intende la reale presa in visione di informazioni classificate da parte di una persona fisica o giuridica.
f. Per "supporto" si intende ogni mezzo materiale, ivi compresi i campi fisici, in cui l'informazione oggetto di tutela è contenuta, sotto forma di simboli, immagini, segnali, innovazioni e processi tecnologici.
g. Per "commessa classificata" si intende il contratto la cui esecuzione richiede l'utilizzazione o la produzione di informazioni classificate.
2. Ai fini del presente Accordo, si considerano informazioni classificate:
a. nella Repubblica italiana: tutte le informazioni ed i loro supporti che necessitano di tutela in corrispondenza con le norme nazionali di sicurezza. A seconda del grado di potenziale danno derivante da una loro divulgazione non autorizzata, a queste informazioni si applica una delle seguenti classifiche:
(1) "Segretissimo" - se l'accesso o la divulgazione non autorizzata di tali informazioni può provocare un danno eccezionalmente grave agli interessi dello Stato.
(2) "Segreto" - se l'accesso o la divulgazione non autorizzata di tali informazioni può provocare un danno molto grave agli interessi dello Stato.
(3) "Riservatissimo" - se l'accesso o la divulgazione non autorizzata di tali informazioni può provocare un danno grave agli interessi dello Stato.
(4) "Riservato" - se l'accesso o la divulgazione non autorizzata di tali informazioni può provocare un danno lieve agli interessi dello Stato.
b. nella Federazione Russa: tutte le informazioni ed i loro supporti, che necessitano di tutela in corrispondenza con le norme nazionali di sicurezza. A seconda del grado di potenziale danno derivante da una loro diffusione non autorizzata a queste informazioni si applica una delle seguenti classifiche di segretezza:
(1) "Assolutamente segreto" - alle informazioni relative ai settori dell'attività militare, di politica estera, economica, scientifico-tecnica, di intelligence, di controspionaggio e di attività operativo-investigativa, la cui diffusione può portare danno agli interessi di un Ministero (Ente) o ramo di economia della Federazione Russa in uno o più dei campi summenzionati.
(2) "Segreto" - alle informazioni relative ai settori dell'attività militare, di politica estera, economica, scientifico-tecnica, di intelligence, di controspionaggio e di attività operativo-investigativa, la cui diffusione può portare danno agli interessi di un'impresa, di un Ente o di un'Organizzazione della Federazione Russa in uno o più dei campi di attività summenzionati.
In corrispondenza con la legislazione della Federazione Russa, le informazioni recanti le classifiche "assolutamente segreto" e "segreto" si considerano segreto di Stato.
(3) "Per uso di servizio" - informazioni non segrete, relative all'attività di imprese, enti e organizzazioni, che contengono informazioni di servizio a diffusione limitata.

Articolo 2
Equivalenza delle classifiche di segretezza
Le Parti Contraenti nel rispetto delle leggi e delle norme in vigore nei rispettivi Paesi relative alla definizione del grado di segretezza delle informazioni, concordano che le classifiche di segretezza attribuite alle informazioni classificate scambiate sono equivalenti come segue:



Articolo 3
Misure per la tutela delle informazioni classificate
Nel rispetto delle leggi e delle norme in vigore nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa, le Parti Contraenti si impegnano a:
a. tutelare le informazioni classificate cedute dall'altra Parte Contraente o risultanti dall'attività comune;
b. non modificare la classifica di segretezza attribuita dalla Parte Contraente originatrice senza il consenso di tale Parte;
c. garantire, nella gestione delle informazioni classificate, l'adozione delle stesse misure di protezione che sono richieste per le proprie informazioni classificate nazionali aventi pari classifica di segretezza, secondo quanto previsto nell'art. 2 del presente Accordo;
d. utilizzare le informazioni classificate ricevute dall'altra Parte Contraente esclusivamente per gli scopi previsti all'atto dello scambio;
e. non consentire a terzi l'accesso alle informazioni classificate ricevute dall'altra Parte Contraente, senza il consenso preliminare scritto della Parte Contraente originatrice.

Articolo 4
Accesso alle informazioni classificate
1. Ogni persona fisica o giuridica la quale, per motivi di ufficio o di lavoro debba avere accesso ad informazioni classificate, dovrà essere in possesso di un'abilitazione di sicurezza appropriata rilasciata dall'Autorità competente.
2. Gli accertamenti soggettivi finalizzati al rilascio del Nulla Osta di Sicurezza o abilitazione di sicurezza dovranno determinare se una persona fisica o giuridica può, in base alle leggi e alle norme in vigore rispettivamente nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa, avere accesso ad informazioni classificate.
3. Nel rispetto delle leggi e delle norme in vigore nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa, le Parti Contraenti, su richiesta scritta, si presteranno reciproca assistenza per quanto concerne il rilascio dell'abilitazione di sicurezza per le persone fisiche e giuridiche, nel quadro della realizzazione di specifici programmi di collaborazione che comportano la conoscenza di informazioni classificate e la loro utilizzazione.

Articolo 5
Trasmissione delle informazioni classificate
1. Se una delle Parti Contraenti prevede di trasmettere informazioni classificate all'altra Parte Contraente oppure di dare una commessa classificata ad un esecutore (persona giuridica) sul territorio della Repubblica Italiana o della Federazione Russa, essa dovrà in primo luogo ottenere una certificazione scritta dall'Autorità responsabile della Parte Contraente ricevente sul fatto che il potenziale esecutore (persona giuridica) sia in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza.
2. La decisione di trasmettere specifiche informazioni classificate viene presa dalle Parti Contraenti caso per caso, nel rispetto delle leggi e delle norme della Repubblica Italiana e della Federazione Russa.
3. Il trasferimento delle informazioni classificate e relativi supporti viene effettuato tramite canali diplomatici o specifico servizio di corriere in conformità con le procedure di sicurezza della Parte Contraente trasmettitrice.
4. Per il trasporto di supporti di informazioni di grandi dimensioni, le persone giuridiche, previa autorizzazione delle Autorità responsabili delle Parti Contraenti, potranno predisporre, caso per caso le misure di sicurezza ed integrità del trasporto. Le Autorità responsabili delle Parti Contraenti si scambieranno le appropriate informazioni in merito ad ogni trasporto di questo genere.

Articolo 6
Gestione delle informazioni classificate
1. L'Ente che ha stipulato un Accordo o commessa assicura, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti negli Stati delle Parti Contraenti, il controllo affinché ogni informazione classificata e relativi supporti, ricevuti oppure originati nell'ambito di detto Accordo o commessa, ricevano l'equivalente stampigliatura di classifica di segretezza prevista nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa.
2. L'Ente responsabile per la ricezione delle informazioni classificate assicura la gestione di tali informazioni, nel rispetto dei requisiti stabiliti rispettivamente nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa, per assicurare la tutela e la sicurezza delle informazioni della corrispondente classifica.
3. Tutti i diritti di proprietà esclusiva, i brevetti, i segreti commerciali ed industriali, i diritti d'autore e simili, inerenti alle informazioni classificate trasmesse all'altra Parte Contraente o elaborate dagli autori di una Parte Contraente, compreso il caso di una commessa dell'altra Parte Contraente, saranno rispettati e tutelati in conformità con le leggi e le norme vigenti nella Parte Contraente proprietaria.

Articolo 7
Contratti che contengono informazioni classificate
Ove richiesto da contratti che implicano la produzione, lo scambio o l'utilizzazione di informazioni classificate, le Autorità responsabili delle Parti Contraenti, possono concordare le necessarie misure di sicurezza per il caso specifico.

Articolo 8
Autorità responsabili
1. Le Autorità responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:
- nella Repubblica Italiana: l'Autorità Nazionale per la Sicurezza delegata;
- nella Federazione Russa: il Servizio Federale di Sicurezza della Federazione Russa.
2. Le Autorità di cui al precedente comma 1, ciascuna nel proprio ambito, individueranno gli Uffici responsabili per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo.
3. In funzione della natura della cooperazione, le Parti Contraenti potranno designare altre Autorità responsabili per l'applicazione del presente Accordo. In questo caso ne daranno apposita comunicazione all'altra Parte per le vie diplomatiche.

Articolo 9
Consultazioni
1. Le Autorità di cui all'art. 8.1 possono scambiarsi le rispettive leggi e norme nazionali nel campo della tutela delle informazioni classificate nella misura necessaria per l'applicazione del presente Accordo.
2. Allo scopo di assicurare una stretta collaborazione nell'attuazione del presente Accordo le Autorità di cui all'art. 8.1 effettueranno consultazioni congiunte su richiesta di una di loro.

Articolo 10
Visite
1. Ciascuna Parte Contraente può rivolgersi all'altra Parte Contraente per ottenere l'autorizzazione a visitare Enti, Imprese od altri Organismi da parte di rappresentanti delle Autorità responsabili o di rappresentanti degli Enti, Imprese od Organismi che hanno stipulato un Accordo di cooperazione o commessa, nei casi in cui siano gestite informazioni classificate delle Parti Contraenti.
2. La lista delle persone che visiteranno Enti, Imprese od Organismi dell'altra Parte Contraente, verrà trasmessa all'Autorità responsabile secondo modalità e termini che saranno concordati con quest'ultima.
3. Le Parti Contraenti, ove autorizzino la visita, consentiranno ai visitatori dell'altra Parte Contraente l'accesso agli Enti, Imprese od altri Organismi nei quali vengono trattate le informazioni classificate, alle condizioni e nei tempi decisi dall'Ente, Impresa o Organismo da visitare. L'accesso verrà concesso solo alle persone autorizzate da parte dell'Autorità responsabile della Parte Contraente che invia i visitatori.
4. I visitatori saranno assoggettati a registrazione presso l'Autorità responsabile della Parte Contraente che riceve la visita. Le Autorità responsabili di entrambe le Parti Contraenti si informano reciprocamente e dettagliatamente sulla procedura di registrazione dei visitatori e assicurano il rispetto del regime di tutela dei dati anagrafici.

Articolo 11
Violazioni alle procedure di sicurezza e risarcimento del danno
1. Nel caso di violazioni alle procedure di sicurezza che hanno portato alla compromissione, certa o presunta di informazioni classificate ricevute dall'altra Parte, le Parti Contraenti si informano reciprocamente ed immediatamente, svolgono le appropriate indagini ed informano la Parte Contraente che ha fornito l'informazione sull'esito delle stesse e delle azioni intraprese, sulla base delle norme in vigore nel Paese della Parte Contraente in cui la violazione si è verificata.
2. Le questioni relative a richieste di risarcimento di danni causati a Enti, Imprese o Organismi italiani o russi, per effetto della divulgazione non autorizzata di informazioni classificate, verranno regolate nei relativi contratti, in conformità alle leggi ed alle norme della Repubblica Italiana e Federazione Russa, nonché del Diritto Internazionale, in quanto applicabili.

Articolo 12
Entrata in vigore, durata, modifiche e cessazione dell'Accordo
1. Il presente Accordo ha durata indeterminata ed entra in vigore alla data della sua firma.
2. Il presente Accordo potrà essere modificato o integrato con il comune accordo delle Parti Contraenti conseguito mediante la via diplomatica. Le modifiche o integrazioni cosi concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.
3. Ciascuna delle Parti Contraenti potrà in qualsiasi momento denunciare il presente Accordo con l'invio della notifica scritta all'altra Parte Contraente.
Il presente Accordo cesserà di essere valido sei mesi dopo che l'altra Parte Contraente avrà ricevuto la notifica scritta.
4. In caso di cessazione del presente Accordo, le Parti Contraenti continueranno ad assicurare la protezione delle informazioni classificate ricevute dall'altra Parte Contraente, finché la Parte Contraente che ha trasmesso le informazioni classificate stesse non avrà tolto la classifica di segretezza, secondo le modalità stabilite.

Fatto a Mosca il 12 aprile 2000 in due originali, ognuno redatto sia in lingua italiana che in lingua russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.



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